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 | DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119). (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5/8/2009 - Suppl. Ordinario n. 142) Dato a Roma, addi' 3 agosto 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Scajola, Ministro dello sviluppo economico Ronchi, Ministro per le politiche europee Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro dell'interno Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano Avvertenza: Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 settembre 2009 si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 ALLEGATI:
- Decreto da pag. 1 a pag. 53
- Decreto completo con allegati | |
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 | | Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso. | |
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 | | CIRCOLARE INAIL n. 11 del 12/03/2009 Organo: DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prevenzione Documento: Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 Oggetto: Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi1. Quadro Normativo • Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 :"Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 18 :"Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" Art. 47 :"Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" Art. 55 :" Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente" PREMESSA Sentite la Direzione Generale dell'attività ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una circolare per fornire chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Precisazioni L'art. 18, comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008 stabilisce: Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. L'art. 47 stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive. Rientrano pertanto nell'obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti - se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell'ambito dell'organizzazione, dal datore di lavoro - di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1). Sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall'art. 3, 2°comma ed al riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata. TERMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI La comunicazione all'INAIL, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola la azienda stessa nella quale opera/no il/i Rappresentante/i e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. L'INAIL ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente. L'inserimento in procedura potrà essere effettuato fino al 31 marzo di ciascun anno; in sede di prima applicazione la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
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 | Testo Unico: "semi"-proroga e solo al 16 maggio 2009.
NON esistono proroghe al 30 giugno 2009 Il "DUVRI" NON è stato prorogato e sarà obbligatorio per tutti dal 1 gennaio 2009. Gli UNICI ADEMPIMENTI del D.Lgs. 81/2008 PROROGATI (che entreranno in vigore il 16 maggio) sono i seguenti: - Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "SOLO" in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
- "data certa" del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
- invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)
- divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poichè in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori").
ATTENZIONE: sono CONFERMATI TUTTI gli altri ADEMPIMENTI del D.Lgs. 81/2008, in particolare l'OBBLIGO di realizzare il "DUVRI" entro il 1.o gennaio 2009 anche per appalti già in essere prima del 25 agosto 2007 (art. 26, comma 5, penultimo periodo del D.Lgs. 81/2008). | |
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 | COMUNICATO SICUREZZA
E’ stato approvato definitivamente il Decreto-Legge "Milleproroghe": nessuna nuova proroga al D.Lgs. 81/2008, che è in vigore dal 1 gennaio 2009
La Camera ha approvato definitivamente il Decreto-Legge 207/08.
Il testo approvato NON recepisce alcun emendamento peggiorativo su RLS e rinvio della valutazione dei rischi, oltre a quelle già note. In pratica, oggi è in vigore l'intero testo del D.Lgs. 81/2008, tranne:
| - Valutazione dei rischi (e relative sanzioni), "SOLO" in riferimento ai "rischi Stress lavoro-correlati" (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
- "data certa" del Documento di valutazione dei rischi (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
- invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)
- divieto delle visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008). Si tratta, comunque, di un provvedimento di dubbia validità, poichè in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori").
- 24 mesi di tempo (anziché 12 mesi) per l'emanazione dei decreti sulle attività particolari previsti dall'art. 3, comma 2 (Forze armate, carceri, ecc.), ma per i quali continuano a valere i decreti già in vigore ed emanati ai sensi del D.Lgs. 626/94)
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AREA RISERVATA |
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